MILITARI: RICALCOLO PENSIONE ANCHE CON MENO DI 15 ANNI AL 31/12/1995
Nuovi sviluppi in merito all'interpretazione dell'articolo 54 del DPR. 1092/73 riguardante il calcolo dell'assegno pensionistico per il personale delle Forze Armate. lnfodifesa, ormai 4 anni fa, svelò al m ondo militar e come poter beneficiar e di un aumento pensionistico considerevole (sino al 10%) spiegando come L'INPS nel calcolo delle pensioni dei personale militare non applicava le aliquote di calcolo previste dalla legge. La problematica era legata al periodo di servizio fino al 31 dicembre 1995 (anno nel quale le normative sulle pensioni sono state stravolte) in quella nebulosa amministrativa dove si è compressi tra la "retributiva" e la "contributiva".
Fonte: Infodifesa
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Ricalcolo pensione (art. 54), vittoria importante con meno di 15 anni al 31 dicembre 1995!
Ex militari della Guardia di finanza e Carabinieri, andati in pensione con il sistema misto, ritenendo errato l'ammontare della loro pensione, hanno chiesto il ricalcolo con l'applicazione dell'aliquota al 44% (avendo maturato al 31 dicembre 1995 una anzianità di servizio inferiore ai 15 anni). La Corte dei Conti della Sicilia ha accolto il ricorso e disposto il ricalcolo della loro pensione!-Scrivono i giudici: "L'INPS nel caso di specie è partito dall'aliquota prevista al raggiungimento del quindicesimo anno, ovvero il 35% ex art..44, l'ha divisa per quindici anni ottenendo così una percentuale da applicare per ciascun anno di servizio e la dodicesima parte di detta aliquota, per i mesi. In altri termini applicherebbe l'aliquota del 2,33 % annua, che matura fino al 35 % per i 15 anni.-Nel vuoto normativo la giurisprudenza ritiene il criterio di calcolo corretto, ma tale procedimento deve muovere dalla percentuale del 44% prevista dall'art. 54, anziché da quella del 35 % utilizzata dall'INPS "Se per il personale civile in effetti l'aliquota di rendimento da applicare è del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all' art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15). Quindi il ricorso deve essere accolto nella parte in cui si deve applicare l'aliquota del 44% ex art. 54 D.P.R. benché nei termini sopra spiegati, ovvero prendendo l'aliquota del 44% come base di calcolo del trattamento e dividendola per i 15 anni, quindi con applicazione dellapercentuale del 2,93% per ciascun anno utile ante 31.12.1995".