DECRETO GIUSTIZIA APPROVATO IN VIA DEFINITIVA

28.06.2020

Convertito in legge il D.L. n. 28/2020: al via la App Immuni, stretta sui benefici carcerari e arresti domiciliari, misure per la giustizia civile 

Con 256 voti favorevoli e 159 contrari, nella seduta del 25 giugno la Camera ha approvato in via definitiva la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, vediamo quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento, molte delle quali inserite ex novo nel corso della conversione parlamentare.

Sommario

  • Il sistema di tracciamento dei dati: la App Immuni
  • Ordinamento penitenziario: stretta su detenzione domiciliare, permessi e differimento pena per ragioni di salute
  • Sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per ragioni legate all'emergenza sanitaria
  • Rinvio al 31 agosto per la riforma delle intercettazioni
  • Novità per il processo e la giustizia civile
  • Uso di droni da parte della Polizia penitenziaria


Il sistema di tracciamento dei dati: la App Immuni

In sede di conversione in legge è stata integralmente confermata l'introduzione del sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi per prevenire la diffusione del Covid-19 (nota come "App Immuni").

Il nuovo regime prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute di una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che, su base volontaria, installeranno sui propri cellulari l'apposita applicazione.

Il decreto fissa le linee guida per il funzionamento del sistema, che deve essere reso operativo con un apposito decreto ministeriale, dopo il parere positivo del Garante Privacy.

Questi i principi e le condizioni che devono essere rispettati:

  • la piattaforma è affidata con esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da soggetti pubblici o società a totale partecipazione pubblica; i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma sono di titolarità pubblica;
  • informativa e trasparenza: prima di attivare l'app, agli utenti vengono date informazioni chiare circa le finalità e le operazioni di trattamento, le tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e i tempi di conservazione dei dati
  • possono essere raccolti solo dati necessari ad avvisare gli utenti di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid-19 e ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in loro favore;
  • i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella indicate, salvo l'utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
  • i dati di prossimità dei dispositivi saranno resi anonimi o, se non è possibile, pseudonimizzati; in ogni caso è esclusa la geolocalizzazione dei singoli utenti;
  • la conservazione dei dati relativi ai contatti, anche nei cellulari, sarà limitata al tempo strettamente necessario;
  • l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma e i trattamenti dei dati personali saranno interrotti nel momento in cui sarà decretata la cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020; entro la medesima data saranno cancellati o resi definitivamente anonimi tutti i dati personali trattati.
  • l'uso dell'app avverrà su base volontaria e il mancato utilizzo non avrà conseguenze o limiti riguardo "all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati".

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Ordinamento penitenziario: stretta su detenzione domiciliare, permessi e differimento pena per ragioni di salute

Le polemiche sorte nelle scorse settimane a seguito delle scarcerazioni di alcuni boss della criminalità organizzata disposte dalla magistratura di sorveglianza per ragioni legate all'emergenza sanitaria hanno indotto il Governo prima, e il Parlamento poi, ad apportare un giro di vite alle norme dell'ordinamento penitenziario in tema di accesso alla detenzione domiciliare, ai permessi e al differimento della pena per ragioni di salute.

E' stata confermata la stretta alla disciplina della detenzione domiciliare e dei permessi introdotta con il decreto-legge n. 28:

  • per la detenzione domiciliare, sulla richieste presentate da detenuti per reati di mafia o terrorismo, prima di decidere l'organo competente dovrà chiedere il parere al Procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza; se si tratta di persona sottoposta al regime del carcere duro (art. 41-bis ord. pen.), il parere va richiesto al Procuratore Nazionale Antimafia, il quale valuterà se persistono o meno collegamenti con l'ambiente criminale o se si tratta di persona socialmente pericolosa.
  • Salvo esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di 24 ore dalla richiesta dei pareri; i pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di 2 e 15 giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei termini indicati.

In sede di conversione sono state introdotte disposizioni più stringenti in tema di detenzione domiciliare e differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 riguardanti persone condannate e internate per reati associativi di mafia, terrorismo, traffico di stupefacenti e per i detenuti al 41-bis. Vediamo più da vicino quali sono le novità:

  • per i soggetti ammessi alla detenzione domiciliare e al differimento della pena per le ragioni legate all'emergenza sanitaria, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia per i soggetti già sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di 15 giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile.
  • La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima dei 15 giorni, nel caso in cui il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.
  • Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale (Presidente della Giunta regionale) sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal DAP informazioni in merito all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.
  • L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio e la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena è immediatamente esecutivo.
  • Le nuove si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati dopo il 23 febbraio 2020.

Sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per ragioni legate all'emergenza sanitaria

Analoghe misure restrittive sono state adottate con riferimento ai casi di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per motivi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19:

  • Quando sia disposta la sostituzione della misura, il Pm deve verificare se permangono i motivi entro i 15 giorni successivi e, a seguire, con cadenza mensile, a meno che il DAP comunichi che sono disponibili strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato.
  • Quando mutano le condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o la disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati, il Pm chiede al giudice di ripristinare la custodia in carcere, se ritiene che persistano le originarie esigenze cautelari. Prima di provvedere il giudice sente l'autorità sanitaria regionale (nella persona del Presidente della Giunta regionale) riguardo alla situazione sanitaria locale e acquisisce dal DAP informazioni circa l'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia carceraria senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Se necessario il giudice può disporre, anche d'ufficio, accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia.
  • Anche in relazione a queste misure le nuove disposizioni si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Rinvio al 31 agosto per la riforma delle intercettazioni

E' confermato il rinvio al 1° settembre dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni. Le nuove norme si applicano infatti ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

Novità per il processo e la giustizia civile

Importanti novità sono state introdotte nel corso del dibattito parlamentare anche sul fronte della giustizia civile.

Udienze da remoto

Si conferma la possibilità di svolgimento dell'udienza da remoto, che deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Ora viene aggiunta la precisazione per cui "il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge".

Deposito telematico degli atti

Una disposizione inserita in sede di conversione stabilisce che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salva la possibilità di deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti.

Procedimento di mediazione

Nelle procedure di mediazione è già previsto che, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possano svolgersi in via telematica se tutte le parti coinvolte nel procedimento vi consentono. Anche successivamente a questo periodo gli incontri potranno essere svolti in via telematica, sempre con il consenso preventivo delle parti, mediante sistemi di videoconferenza. L'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale e all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo.

Viene ora aggiunta un'ulteriore previsione, secondo la quale il mediatore, apposta la propria firma digitale, trasmette l'accordo agli avvocati delle parti tramite pec. In questi casi l'istanza di notifica dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante pec. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi del CAD.

Mediazione nelle controversie contrattuali legate all'emergenza da COVID-19

L'art. 6-bis del D.L. n. 6/2020 ha stabilito che il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell'esclusione ex artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
In aggiunta a questa previsione viene ora disposto che, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali appunto il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai sensi del comma 6-bis sopra ricordato, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Uso di droni da parte della Polizia penitenziaria

Nel corso del dibattito parlamentare è stata infine inserita la previsione che consente l'utilizzo di droni ("aeromobili a pilotaggio remoto") da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria per rafforzare vigilanza sugli istituti penitenziari e per garantire la sicurezza interna agli istituti stessi.

Fonte: altalex.com

https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/26/decreto-giustizia?fbclid=IwAR25QwYDxApgECH10Y46j1_GZzw3zcST7FIzTUQ75lgHycspE1pBPr6kyfc

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