ASSENZE E AGEVOLAZIONI SPECIALI EMERGENZA COVID 19 - PICCOLO VADEMECUM

02.05.2020



 

Assenze e agevolazioni speciali emergenza coronavirus. Piccolo vademecum

I provvedimenti normativi di questi ultimi giorni, a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, legati al contenimento del COVID - 19, hanno prodotto una notevole quantità di fonti normative e di modifiche riguardanti tutti i settori, pubblico e privato.
Tali modifiche riguardano inevitabilmente anche la sfera dei diritti dei dipendenti.
Nell'attesa che intervengano i richiesti provvedimenti amministrativi, volti a chiarire e disciplinare la fruizione dei diritti medesimi, abbiamo provato a fare chiarezza, in modo da dare la possibilità ai colleghi di potersi districare in questo profluvio di atti normativi.


Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020.

ART. 19
(PERIODO TRASCORSO IN MALATTIA, IN QUARANTENA O IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA
)

L'articolo 19, comma 1, del decreto legge in questione prevede che Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Si tratta dei dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni) dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

L'articolo 87, comma 7, del decreto legge n. 17 del 18 marzo 2020 prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 (sei mesi), il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui al precedente articolo 19, comma 1, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
L'art. 87, comma 6, del decreto legge n. 17/2020 ha disposto che fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e fuori dei casi di cui al precedente articolo 19, comma 1, quindi, al di fuori dei casi di malattia e di quarantena, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio. Per tale assenza beneficia del congedo straordinario, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Si tratta, quindi, di un'assenza prevista prevalentemente a fini precauzionali e devono essere valutate, ai fini della concessione, le preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni di appartenenza. Per quanto ci riguarda possiamo quindi affermare che sono preminenti le esigenze di servizio, rispetto a quelle di prevenzione. Tale periodo di assenza è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite del congedo straordinario, previsto dall'articolo 37 del d.P.R. 3/57.

Il comma 2, del D.L. n. 9/2020, ha introdotto una modifica all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i dipendenti pubblici, nei primi dieci giorni di malattia è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fermo restando i trattamenti più favorevoli previsti dai contratti collettivi o dalle normative di settore, riguardanti le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per le assenze dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Si tratta di una norma introdotta dal legislatore nel 2008, al fine di produrre risparmi di bilancio per le amministrazioni dello Stato. La modifica introdotta dal comma 2, dopo le parole "di qualunque durata", introduce le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)". 

Con tale modifica viene riconosciuto il trattamento economico per intero, comprensivo anche di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Il successivo comma 3, dispone che Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Quindi, qualora l'assenza dal posto di lavoro non sia determinata da malattia o quarantena, derivante da COVID - 19, ma dai provvedimenti di contenimento, emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, finalizzati al contenimento del COVID - 19, come il divieto di allontanamento dal Comune, dall'Area metropolitana, ovvero sospensione delle attività lavorative, l'assenza stessa viene considerata servizio a tutti gli effetti. Gli appartenenti alle Forze di polizia, svolgendo servizi pubblici essenziali, ai sensi del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, non dovrebbero trovarsi nella situazione de qua.

Il comma 4, come modificato dal comma 8, dell'art. 87, del D.L.n.17/2020, dispone che Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 possono provvedere i competenti servizi sanitari.


ART. 21
(PROFILASSI DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA, ALLE FORZE ARMATE E AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

L'articolo 21, comma 1, prevede che Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

Il comma 2 stabilisce che Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

In realtà, in questi giorni, abbiamo assistito ad iniziative unilaterali da parte delle amministrazioni interessate; iniziative che ci lasciano non pochi dubbi sull'avvenuta concertazione tra le stesse amministrazioni e il servizio sanitario nazionale, così come previsto dal comma 1, dell'articolo de quo, riguardanti le misure precauzionali da adottare per la tutela della salute degli appartenenti alle Forze di polizia e Forze Armate. Le amministrazioni tra loro più vicine, per ordinamento, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, hanno adottato due circolari dai contenuti sostanzialmente diversi. (m-dg.GDAP. 13/03/2020.0087186.U - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 850/A.P.1 - 2097 - Dipartimento della Pubblica Sicurezza). Infatti, nella Polizia di Stato, per i soggetti asintomatici, con anamnesi positiva, per aver avuto contatti a rischio, viene disposta la quarantena, con sorveglianza per via telefonica o, in caso siano compromesse attività irrinunciabili per ordine sicurezza pubblica, la permanenza in servizio, con tutte le misure di tutela per l'ambiente di lavoro, ivi compreso l'uso, in via precauzionale, della mascherina chirurgica. Per la Polizia penitenziaria, invece, la suddetta circolare stabilisce che, in ragione del fatto che gli stessi svolgono un servizio pubblico essenziale, al fine di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica collettiva, devono continuare a prestare servizio anche nel caso abbiano avuto contatti con persone contagiate o che si sospetti siano state contagiate. Gli stessi devono essere esonerati dai servizi in cui è previsto il contatto con i detenuti. Quindi, mentre il Dipartimento di Pubblica Sicurezza tende prioritariamente ad esonerare dal servizio i poliziotti che si trovano nella predetta situazione, richiedendo la prestazione lavorativa esclusivamente nel caso in cui siano compresse attività irrinunciabile per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la polizia penitenziaria, invece, l'ordine e la sicurezza pubblica vengono considerati immanenti, al punto da richiedere comunque l'impiego del dipendente. Eppure tali compiti sono sicuramente "più immanenti" per la polizia di Stato che per la polizia penitenziaria. Inoltre, viene tutelata l'incolumità dei detenuti, rispetto al possibile contagio, ma non quella degli altri poliziotti e operatori in generale. Tale negativa considerazione è rafforzata ancor più dal fatto che per tali operatori non viene neanche fatto obbligo di usare le precauzioni necessarie, come le mascherine.


ART. 22

(STANZIAMENTI PRESTAZIONI STRAORDINARIE)

L'articolo 22 ha previsto, per le Forze di polizia e per le Forze Armate, lo stanziamento di euro 4.111.000 per l'anno 2020, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per ulteriori oneri, ulteriori 432.000 euro sono stati stanziati per i Vigili del Fuoco


Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020.


ART. 24
(PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104)

L'articolo 24, comma 1, prevede che "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020."

La disposizione normativa in questione riconosce ulteriori 12 giorni ai fruitori di permesso retribuito ex art. 33, comma 3, legge 104/92, da poter richiedere, complessivamente, nei mesi di marzo e aprile. I predetti permessi vanno ad aggiungersi ai 3 giorni mensili già previsti, per cui, ogni dipendente, nell'arco dei due mesi potrà beneficiare di 18 giorni (3+3+12). I predetti permessi sono fruibili in maniera flessibile, nell'arco dei due mesi.


ART. 25

(CONGEDI SPECIALI PER FIGLI MINORI)

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ha sospeso i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ordine e grado, determinando, evidentemente, problemi famigliari, per la gestione e la collocazione dei figli minori. Per soddisfare, almeno in parte, tali esigenze, il legislatore ha previsto delle particolari forme di congedo, per consentire ai lavoratori pubblici e privati, di assentarsi dal lavoro. L'articolo 25 estende ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, quanto già previsto per quelli del settore privato, laddove stabilisce che i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

Il citato comma 1, dell'articolo 23, prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro, a decorrere dal 5 marzo 2020...per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni... per i figli di età non superiore ai 12 anni. Per il congedo de quo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il limite di età (12 anni) non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore (comma 4). Quindi, i 15 giorni sono cumulativi, frazionabili e non possono essere fruiti contemporaneamente da due genitori che lavorano.

In alternativa al congedo, gli interessati possono chiedere di fruire del bonus per l'acquisto di baby-sitting.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La stessa disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ai fini dell'accesso al bonus il lavoratore deve presentare domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa, stabilito per l'anno 2020 in 30 milioni di euro, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Il congedo e l'indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo, sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Il comma 2 dell'art. 23 prevede che Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Inoltre, fermo restando il diritto al congedo di 15 giorni, è prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di assentarsi, nel caso abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.
  • che non vi sia genitore non lavoratore.

Questi hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (Art. 23, comma 6).

Tutte le disposizioni fin qui esaminate trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari (Art. 23, comma 7).


ART. 26

(ASSENZE PER MALATTIE GRAVI)

L'articolo 26, comma 2, prevede che Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

FONTE: Dott. Bellucci e Dott. Durante  

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